Art. 109 — Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
