Art. 3 — Disposizioni finanziarie
All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalita' di versamento, per l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come introdotti dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 12 agosto 2012
