Art. 4 — Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
- b)all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
Testo vigente dal 26 maggio 2018
