Art. 2 — Modifiche alla legge fallimentare
All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Testo vigente dal 26 maggio 2018
