Art. 1 — Obiettivo e definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 719 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonche' le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia. Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
tolto: b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
tolto: c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
tolto: d) "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorita' di un altro Stato membro, nonche' le informazioni e i dati detenuti da autorita' pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi;
tolto: e) "indagine penale", il procedimento penale;
tolto: f) "mezzi coercitivi", le attivita' di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
tolto: g) "operazione informativa o investigativa criminale", l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioe' una fase procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
tolto: h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorita' di un altro Stato membro;
tolto: i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
tolto: a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
tolto: b) "EUROJUST", l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
tolto: c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
tolto: d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche' quelli commessi per realizzare il furto di identita' relativo ai dati personali;
tolto: e) "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la comunicazione ad un'autorita' di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art1 · fonte del testo
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