Art. 22 — Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorita' di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
