Art. 33 — Abrogazioni
[1]Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 03/05/2011, n. 101 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
