Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per fondi» si intendono: «le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura,» sono inserite le seguenti: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica,»;
  • b)all'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per risorse economiche» si intendono: «le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate» sono inserite le seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;
  • c)all'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi', le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.»;
  • d)l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».

Testo vigente dal 28 maggio 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-11;54~art1 · fonte del testo

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