Art. 12 — S a n z i o n i
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a)con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
- b)con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 21 gennaio 2000
