Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo. L'autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 1 e' l'ENAC, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei casi in cui le violazioni di cui al comma 1 siano commesse con la condizione della reiterazione di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'ENAC puo' disporre la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana, inerente all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. La violazione dell'obbligo di cancellazione dei dati API previsto dall'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. L'autorita' competente a irrogare la sanzione e' il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del Codice per la protezione dei dati personali. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Testo vigente dal 25 maggio 2018
