Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati piu' biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalita';
  • b)«mascheramento dei dati», l'operazione attraverso la quale vengono resi non visibili alla consultazione le informazioni che consentono l'identificazione diretta dell'interessato;
  • c)«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piu' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
  • d)«metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m);
  • e)«passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti registrato nelle liste dei passeggeri;
  • f)«reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale;
  • g)«reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore a tre anni;
  • h)«sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
  • i)«vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validita' o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;
  • l)«volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale oppure in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio e' previsto in un Paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi;
  • m)«volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo. Ai fini del presente decreto si intendono, altresi', per:
  • a)«autorita' competenti», le autorita' responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea in conformita' alla direttiva (UE) 2016/681;
  • b)«autorita' competenti nazionali», le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorita' giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere e) e f);
  • c)«CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • d)«code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o piu' vettori aerei per conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione;
  • e)«Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • f)«regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  • g)«decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680», il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
  • h)«Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • i)«Direzione Centrale della Polizia Criminale», la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 121 del 1981;
  • l)«Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere», la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • m)«ENAC», l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
  • n)«frequent flyer», i viaggiatori abituali;
  • o)«riscontro negativo», l'esito dell'attivita' di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale in base alla quale un passeggero non e' sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi;
  • p)«riscontro positivo», l'individuazione di un passeggero sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi, all'esito dell'attivita' di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale;
  • q)«Sistema Informativo», il sistema informativo per l'uso dei dati PNR, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzato alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei dati PNR;
  • r)«Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP)», autorita' competente, in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2016/681;
  • s)«Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale», l'unita' istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale competente in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per:
  • a)«controllo alla frontiera», il controllo, effettuato alla frontiera, secondo le modalita' indicate dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
  • b)Sistema informativo frontaliero Border Control System Italia (BCS): il sistema informativo istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la raccolta e il trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della direttiva 2004/82/CE;
  • c)«dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco;
  • d)«frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi non appartenenti all'Unione europea;
  • e)«Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
  • f)«valico di frontiera», il valico di frontiera presidiato da uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Testo vigente dal 25 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53~art2 · fonte del testo

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