All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
- b)al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente; "c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
