All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
