L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformita' al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto e' adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attivita' integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo 2, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ed attivita' integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e universita' interessate. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresi' disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e universita', la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attivita' integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'universita' limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2. Il direttore del dipartimento ad attivita' integrata e' nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'universita'. Il direttore del dipartimento e' scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacita' gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto<?tlsb>. Il dipartimento ad attivita' integrata e' organizzato come centro di responsabilita' e di costo unitario in modo da garantire unitarieta' della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilita' operativa e individua i servizi che, per motivi di economicita' ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attivita' integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attivita' da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume responsabilita' di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessita' di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attivita' integrata sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonche' delle disponibilita' di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attivita' di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d). L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, puo' prevedere, oltre ai dipartimenti ad attivita' integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Testo vigente dal 12 gennaio 2000

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/2005

    Altra decisione
    12 aprile 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: l'art. 5, comma 8, del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione – prevista dal comma 7 – per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva per l’asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse – ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l'art. 3, ed in particolare la configurazione dell’opzione per l’attività assistenziale esclusiva quale requisito per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 e il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione. Invero, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, è sopravvenuto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con l'art. 2-septies, il comma 4 dell'art. 15-quater, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, richiamato espressamente dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Inoltre, in data posteriore alle predette ordinanze, è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus. In definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.

    Art. 3 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 5 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 6 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/2003

    Questione inammissibile
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione, concernenti lo svolgimento da parte dei medici universitari dell'attività assistenziale e l'opzione in ordine all'esercizio intramurario o extramurario dell'attività professionale privata. Infatti i giudici 'a quibus' hanno omesso ogni specificazione in ordine a talune norme che hanno inciso sul complessivo quadro di riferimento nel quale si inscrivono le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sicché esse risultano carenti nella motivazione in ordine alla perdurante rilevanza.

    Art. 3 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 5 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 6 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2002

    Altra decisione
    23 maggio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8 e comma 7, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, concernente l'attività libero-professionale dei medici inquadrati nel Servizio sanitario nazionale, e l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione al collegamento tra attività assistenziale e attività didattico-scientifica. Infatti successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte dei giudici 'a quibus' dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza. - V. citata precedente ordinanza n. 394/2001.

    Art. 3 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 5 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita' · Art. 6 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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