Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/2002

Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5,

commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998,

n. 419), promossi con 27 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III,

rispettivamente iscritte ai nn. da 524 a 550 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di L. C. ed altri, di F. F., di

D.V. M. ed altri e della S.O.I. - Società Oftalmologica italiana,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione III, solleva, con ventisette ordinanze del 5 luglio 2000

(pervenute alla Corte il 31 maggio e il 1 giugno 2001), questione di

legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto

legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra

Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6

della legge 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in

riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1

a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 - quest'ultimo nella parte in cui non

prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle

scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di

collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca - in

riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche,

censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale

stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i

ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia

(infra: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione -

prevista dal comma 7 - per l'esercizio di attività assistenziale

intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di

attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in

mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per

l'attività assistenziale esclusiva;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando detto

termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture

destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria,

si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in

quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un

presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione

inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività

assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei

principi di coerenza e razionalità dell'ordinamento, nonché di buon

andamento dell'amministrazione;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 5,

comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese

e connesse - ossia i commi da 1 a 6 e da 8 a 11 - nonché l'art. 3,

nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende

ospedaliero-universitarie, recherebbero vulnus agli artt. 33 e 76

della Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per

l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per

l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al

comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di

compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività

didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività

assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni

organizzative del direttore generale dell'azienda

ospedaliero-universitaria, in contrasto con il principio

dell'autonomia universitaria;

che, secondo i giudici a quibus, agli organi dell'università

sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli

interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in

considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del

dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della

programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e

sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività

assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e

scientifica, così da non poter garantire lo svolgimento delle

attività assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e

della ricerca", in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della

legge 30 novembre 1998, n. 419;

che, ad avviso dei rimettenti, "la normativa delegata in

materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11,

nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua"), si

porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in

quanto il divieto di attribuire al medico universitario, che non

abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle

strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste

attività non garantirebbe "la coerenza fra l'attività assistenziale

e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1,

lettere b e c della legge n. 419 del 1998) e realizzerebbe una

modificazione dello stato giuridico del personale universitario, in

violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti

i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque

infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio

2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di

esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime

ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture

e di spazi idonei all'interno delle aziende

ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure

riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un

termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe

legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici

universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli

degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite

all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,

sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei

programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici

universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano

piena disponibilità per la loro realizzazione;

che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non

violerebbero il principio di compenetrazione tra attività

assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai

medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia

perché essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica

strumentale rispetto a quella assistenziale, sia perché, applicando

correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata

una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie,

attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del

singolo e della collettività;

che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della

Costituzione sarebbero infondate, poiché la legge-delega ha inteso

rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario

nazionale, realizzando la coerenza fra l'attività assistenziale e le

esigenze della formazione e della ricerca anche grazie

all'organizzazione dipartimentale e alle opportune disposizioni in

materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati dal

d.lgs. n. 517 del 1999;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione

iscritte al n. 531 ed al n. 539 del registro ordinanze dell'anno

2001, si sono costituiti i ricorrenti ed in quelli promossi dalle

ordinanze iscritte al n. 533 ed al n. 549 si sono costituiti due

interventori nei processi principali, chiedendo che le questioni

siano accolte;

che, in particolare, i ricorrenti costituiti nel primo dei

giudizi sopra indicati sostengono che il sopravvenuto d.lgs. n. 254

del 2000 non influirebbe sulla fondatezza delle argomentazioni svolte

dal Tribunale amministrativo regionale, deducono che le norme

censurate violerebbero anche l'art. 9 della Costituzione ed impugnano

altresì l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in

riferimento agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione;

che, secondo i ricorrenti costituiti nel giudizio promosso

dall'ordinanza iscritta al n. 539 del registro ordinanze dell'anno

2001, le disposizioni censurate violerebbero il principio di

compenetrazione tra attività didattica di ricerca ed assistenziale,

confermato dalla sopravvenuta sentenza della Corte n. 71 del 2001;

che gli interventori nei processi principali costituitisi nel

giudizio davanti a questa Corte hanno fatto proprie le argomentazioni

svolte dal Tribunale amministrativo regionale insistendo affinché le

norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure

proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la

coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione

rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, questa Corte, con

ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e

regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle

ordinanze di rimessione hanno influito sul complessivo quadro

normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili

delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo,

conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a quibus dei

termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano

validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto

del presente giudizio;

che, pertanto, alla luce delle modificazioni sopra indicate,

gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano

ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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