Art. 4 — Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate
Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.
Testo vigente dal 4 ottobre 1996
