Art. 2 — Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate
Dopo l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come introdotto dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, e' aggiunto il seguente: "Art. 9-ter - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
Testo vigente dal 19 ottobre 1995
