Registri delle attivita' di trattamento I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attivita' di trattamento sotto la propria responsabilita'. Tale registro contiene le seguenti informazioni:
- a)il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b)le finalita' del trattamento;
- c)le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso organizzazioni internazionali;
- d)una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- e)se previsto, il ricorso alla profilazione;
- f)se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;
- g)un'indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;
- h)ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali;
- i)ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 25, comma 1. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attivita' di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
- a)il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della protezione dei dati;
- b)le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c)i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso un'organizzazione internazionale;
- d)ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 25, comma 1. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione del Garante.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
