Art. 2 — Disposizioni correttive concernenti l'ufficio del Garante
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1999 al 1 gennaio 2004. 428 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo il comma 1-ter dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall'articolo 1 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: "1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita', ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4. 1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.". Nel comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Le norme concernenti l'organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione" e le parole: "sono altresi' previste" sono sostituite dalle seguenti: "sono determinate le indennita' di cui all'articolo 30, comma 6, e altresi' previste". Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.". Al comma 4 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.". Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;51~art2 · fonte del testo
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