Art. 19 — Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
  • b)garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
  • c)assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
  • d)garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
  • e)attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
  • f)garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
  • g)assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
  • h)prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
  • i)garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 27 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-18;62~art19 · fonte del testo

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