L'articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:

  • a)nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
  • b)nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
  • c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art115 · fonte del testo

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