L'articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
- b)nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
- c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
