L'articolo 608 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)il comma 3 e' soppresso;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
