L'articolo 52 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
