L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi' modificato:
- a)nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
- b)il terzo comma e' abrogato.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
