Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
