L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, e' revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata. Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione e' cancellata; se invece il decreto del tribunale e' confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art67 · fonte del testo

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