L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316";
- b)nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
