Art. 62 — Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato:
- a)nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
- b)nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
- c)nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
