Art. 62 — Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato:

  • a)nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
  • b)nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
  • c)nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art62 · fonte del testo

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