Art. 15 — Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32
L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 e' cosi' modificato:
- a)nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
- b)nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
- c)nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
- d)dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
