Art. 3 — Autonomia organizzativa
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM puo' istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso universita' ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
