L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attivita' indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:

  • a)realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  • b)promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorita' governative, competenze scientifiche;
  • c)svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;
  • d)promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
  • e)effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • f)promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
  • g)svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
  • h)nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Testo vigente dal 16 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38~art3 · fonte del testo

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