Art. 3 — Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2001 al 9 ottobre 2010. 913 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute:
tolto: a) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di tre anni;
tolto: b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni;
tolto: c) fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni;
tolto: d) fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni. Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:
tolto: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute;
tolto: b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
tolto: c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;
tolto: d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;
tolto: e) per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta. A decorrere dal 1 gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti:
tolto: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute:
tolto: b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti: dal piano di studi;
tolto: c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
tolto: d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive. Possono altresi' chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale postlaurea, attivati od istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che debbono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche' di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:
tolto: a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;
tolto: b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;504~art3 · fonte del testo
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