Art. 2 — Ritardo per motivi di studio dei cittadini che frequentano le scuole medie superiori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1998 al 9 ottobre 2010. 368 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso. Il ritardo previsto dal comma 1 puo' essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di eta' e, comunque, per non piu' di tre volte. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facolta' di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;504~art2 · fonte del testo
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