Art. 30 — Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
