Art. 22 — Valutazione post costruzione
La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. (( Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. ))
Testo vigente dal 22 dicembre 2020
