All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti:
- 1)registrati dalle competenti autorita' del Paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B, capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15;
- 2)compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);";
- b)dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "cbis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).". N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Testo vigente dal 21 gennaio 1999
