Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.lgs. 493/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva

92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di

sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), promosso con ordinanza

emessa il 24 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari

della pretura di Udine nel procedimento penale a carico di B. P. ed

altro, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 - prima serie

speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della pretura

circondariale di Udine ha sollevato, in rife rimento agli artt. 3,

primo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione in relazione

all'art. 1, comma 1, lettera b) punto 1, della legge-delega 6

dicembre 1993, n. 499, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493

(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni

minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di

lavoro), nella parte in cui non consente l'estinzione delle

contravvenzioni in materia di segnaletica di sicurezza e/o di salute

sul luogo di lavoro a mezzo del sistema della prescrizione previsto

dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994,

n. 758;

che il rimettente - premesso che il pubblico ministero ha chiesto

l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti del

direttore generale e del direttore sanitario di un'azienda

ospedaliera per la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1,

lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493

del 1996, per avere omesso di indicare con apposita segnaletica "la

via di fuga e l'uscita di emergenza" e che sussistono astrattamente

nella fattispecie sottoposta al suo esame tutti i presupposti per

emettere il decreto penale rileva che alla norma impugnata non è

applicabile il particolare procedimento estintivo previsto dagli

artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 per le

contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro

elencate nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;

che, al riguardo, il giudice a quo osserva che tale sistema di

estinzione delle contravvenzioni è stato successivamente esteso ad

altre violazioni inizialmente non previste nel sopra menzionato

allegato (tra cui quelle previste dai decreti legislativi 25 novembre

1996, n. 624, e 14 agosto 1996, n. 494), mentre analoga estensione

non è stata operata per le contravvenzioni contemplate dal decreto

legislativo n. 493 del 1996;

che la lacuna determinerebbe una irragionevole e ingiustificata

disparità di trattamento, tanto più rilevante ove si consideri, da

un lato, che il legislatore ha elevato il sistema dell'oblazione in

via amministrativa a metodo necessario e generalizzato di definizione

delle contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del

lavoro, dall'altro che tale sistema di estinzione del reato era già

operante per la contravvenzione, analoga a quella oggetto del

presente giudizio, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (v. art. 19, comma 1, lettera

a), in relazione all'allegato I, punto 20, del decreto legislativo n.

758 del 1994) - che regolava in precedenza la materia della

segnaletica di sicurezza - abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto

legislativo n. 493 del 1996, perché sostituito dall'art. 8 del

medesimo testo di legge, nonché per la contravvenzione contemplata

dall'art. 13, comma 10, sanzionato dall'art. 389, comma 1, lettera

c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955,

così come modificato dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo

n. 626 del 1994, che impone l'obbligo di segnalare le vie di uscita e

di emergenza a mezzo di apposita segnaletica durevole e collocata in

modo idoneo, e per altre contravvenzioni relative all'omessa

segnalazione di situazioni o zone di pericolo;

che pertanto il datore di lavoro, cui sia stata contestata, come

nel caso di specie, la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1,

lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493

del 1996 per non avere segnalato le uscite di sicurezza non potrebbe

ottenere l'estinzione del reato, conseguente all'ottemperanza della

prescrizione in precedenza omessa, mentre il medesimo soggetto, ove

abbia violato l'obbligo di segnalare le vie e le uscite di emergenza,

quand'anche le stesse non si identifichino con le prime, può

definire l'illecito con l'adempimento della prescrizione;

che ad avviso del rimettente tale lacuna presumibilmente dovuta

ad una mera svista del legislatore comporterebbe la violazione:

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto unica,

irragionevole eccezione al sistema generale di estinzione delle

contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro

previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758

del 1994;

dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione, perché la

previsione di una sanzione penale applicabile alle sole

contravvenzioni in materia di segnaletica delle vie di uscita o di

sicurezza presso i luoghi di lavoro disciplinate dal decreto

legislativo n. 493 del 1996 vanificherebbe in concreto il fine

rieducativo della pena;

dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1,

lettera b), della legge di delegazione 6 dicembre 1993, n. 499, in

quanto la delega al Governo ai fini dell'introduzione di una causa di

estinzione conseguente all'adempimento delle prescrizioni era estesa,

ed estensibile, a tutte le contravvenzioni previste dalla

legislazione speciale in tema di sicurezza e/o di salute del lavoro.

Considerato che il rimettente muove dal presupposto che ai fatti

contestati agli imputati, accertati il 29-30 novembre 1996, sia

applicabile la contravvenzione prevista dagli artt. 2, comma 1,

lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493

del 1996, senza avere peraltro verificato se le norme contestate

fossero effettivamente in vigore alla data di accertamento dei fatti;

che, al riguardo, si deve tenere presente che il decreto

legislativo in esame, nell'abrogare il decreto del Presidente della

Repubblica n. 524 del 1982, emesso sulla base della legge-delega 9

febbraio 1982, n. 42, volta a dare attuazione alla direttiva CEE

77/576 in tema di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, ha

introdotto alcune innovazioni alla precedente disciplina;

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo

n. 493 del 1996 impone al datore di lavoro di fare "ricorso alla

segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al

presente decreto, allo scopo di (...) fornire indicazioni relative

alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio",

quando, "anche a seguito della valutazione effettuata in conformità

all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano

rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con

misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi

tecnici di protezione collettiva";

che l'obbligo del datore di lavoro di fare ricorso alla

segnaletica relativa alle uscite di sicurezza deve dunque essere

preceduto, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.

626 del 1994 (poi modificato e integrato dal decreto legislativo n.

242 del 1996) - emanato sulla base della legge-delega 19 febbraio

1992, n. 142, volta a dare attuazione alla direttiva generale CEE

89/391 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il

lavoro -, dalla valutazione, nella sistemazione dei luoghi di lavoro,

dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

valutazione che a sua volta costituisce il presupposto del documento

contenente, tra l'altro, l'individuazione delle misure di prevenzione

e di protezione da adottare (art. 4, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo n. 626 del 1994);

che in forza dell'art. 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996

il termine entro cui deve essere compiuta tale valutazione risulta

prorogato, per l'azienda a cui si riferisce la contravvenzione

oggetto del presente giudizio (ricompresa tra quelle indicate

nell'art. 8, lettera g), del decreto legislativo n. 626 del 1994), al

1 gennaio 1997;

che sembrerebbe ragionevole ritenere che la proroga del termine,

ancorché riferita espressamente solo agli obblighi discendenti dalla

previa valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto

legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE e 90/679/CEE, estenda i suoi effetti a tutti gli obblighi

che comunque presuppongono la valutazione dei rischi, sia pure

disciplinati da diversi decreti legislativi, emanati in attuazione di

direttive comunitarie particolari, scaturite dalla direttiva generale

CEE 89/391, quale ad esempio la direttiva CEE 92/58 in tema di

segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro, nona

direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della

direttiva generale, alla quale ha dato attuazione il decreto

legislativo n. 493 del 1996;

che il giudice rimettente ha, peraltro, omesso qualsiasi verifica

volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse

applicabile la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n.

493 del 1996, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata

commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere

applicata la disciplina previgente;

che, inoltre, il giudice a quo, nel manifestare la propria

incertezza sull'esatta portata della dizione "uscite di sicurezza"

contenuta nell'art. 2, lettera d), del decreto legislativo n. 493 del

1996, di cui intende fare applicazione nel caso sottoposto al suo

esame, e nell'esprimere il dubbio che le "uscite di sicurezza"

possano non identificarsi con le vie e le uscite di "emergenza" a cui

fa riferimento la disciplina previgente, non ha avvertito l'esigenza

di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro

sistematico complessivo emergente dalla direttiva generale e dalle

direttive particolari CEE in tema di sicurezza e di salute dei

lavoratori, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti

decreti legislativi di attuazione, nonché dal confronto tra la

disciplina previgente e quella di cui intende fare applicazione;

che, in particolare, il rimettente ha omesso di tenere conto

delle direttive comunitarie, quantomeno in funzione interpretativa

delle leggi comunitarie di delegazione e, conseguentemente, dei

decreti legislativi che hanno dato attuazione a tali direttive in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sul

punto, v. da ultimo sentenza n. 49 del 1999);

che tale esame avrebbe consentito al rimettente di sciogliere

l'incertezza interpretativa sui rapporti tra uscite di sicurezza e

uscite di emergenza, di indubbia rilevanza ai fini dell'applicazione

nel caso di specie del procedimento estintivo previsto dagli artt.

20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che il difetto di motivazione sul punto è anche conseguenza

dell'erronea individuazione della legge di delegazione cui è

riferibile il decreto legislativo n. 493 del 1996, indicata dal

rimettente nella legge 6 dicembre 1993, n. 499, mentre in realtà il

Parlamento ha conferito la delega al Governo per l'attuazione della

direttiva particolare CEE 92/58 con le leggi comunitarie 22 febbraio

1994, n. 146, e 6 febbraio 1996, n. 52;

che, in particolare, il rimettente avrebbe potuto ricavare utili

elementi interpretativi, oltre che dalla direttiva generale CEE

89/391, dall'esame della direttiva particolare CEE 92/58 e della

precedente direttiva CEE 77/576, nonché dai conseguenti

provvedimenti legislativi di attuazione (rispettivamente, decreti

legislativi nn. 626 del 1994 e 493 del 1996 e decreto del Presidente

della Repubblica n. 524 del 1982);

che dal decreto legislativo n. 493 del 1996 e dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 emerge - tra l'altro -

che nella modellistica dei cartelli segnaletici allegata ad entrambi

i testi di legge viene usata la dizione "uscita di emergenza" e che

dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nella parte in

cui modifica l'art. 13 del d.P.R. n. 547 del 1955, risulta che il

legislatore non ha inteso attribuire un diverso significato alle due

espressioni "uscite di emergenza" e "uscite di sicurezza", posto che

in via generale le vie e le uscite di emergenza sono definite,

rispettivamente, come il percorso senza ostacoli che consente di

raggiungere un luogo sicuro e come il passaggio che immette in un

luogo sicuro;

che, infine, mentre l'art. 7 del decreto legislativo n. 493 del

1996 pare disporre l'abrogazione a tutti gli effetti delle omologhe

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del

1982 (indicate nel decreto legislativo n. 758 del 1994 come

definibili mediante estinzione in via amministrativa), la direttiva

particolare CEE 92/58, nel delineare i rapporti con la precedente

direttiva CEE 77/576 (di cui l'art. 10, comma 1, dispone

l'abrogazione), precisa nel preambolo che la nuova direttiva risponde

alla richiesta della Commissione di revisione e di estensione della

precedente direttiva, la cui sostituzione è motivata da esigenze di

razionalità e chiarezza;

che in coerenza con tali premesse, l'art. 10, comma 2, della

direttiva CEE 92/58 stabilisce che "i riferimenti fatti alla

direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni

corrispondenti della presente direttiva";

che le indicazioni emergenti da tale contesto sistematico e dal

complesso quadro normativo che disciplina la materia avrebbero dovuto

suggerire al rimettente di esplorare se altre interpretazioni della

norma impugnata consentivano di qualificare la direttiva particolare

CEE 92/58 non formalmente innovativa, ma meramente integrativa della

disciplina previgente, e se, di conseguenza, il richiamo all'art. 7

del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 -

contenuto nel punto 20 dell'allegato I al decreto legislativo n. 758

del 1994 - poteva essere inteso come riferimento di contenuto alla

disciplina della segnalazione delle vie e uscite di sicurezza, e non

come riferimento formale alle fonti normative che all'epoca

contemplavano la disciplina in materia;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14

agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente

le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute

sul luogo di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari della pretura circondariale di Udine, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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