Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20
All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;";
- b)dopo i1 comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.". In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 21 gennaio 1999
