Art. 41 — Unificazione dei ruoli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato. Il trasferimento ha luogo:
tolto: a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianita' di grado posseduta, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
tolto: b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalita' indicate all'articolo 42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art41 · fonte del testo
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