Art. 12 — Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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6 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010. 671 parole tolte, 5 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Per la valutazione dei Generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento. Il Capo di stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta:
tolto: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
tolto: b) dai Generali di corpo d'armata che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
tolto: c) dai due Generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri..., nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 2 suddetti Generali di corpo d'armata;
tolto: d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
tolto: e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. La commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta:
tolto: a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;
tolto: b) dall'Ammiraglio di Squadra piu' anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;
tolto: c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
tolto: d) dall'Ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta:
tolto: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
tolto: b) dai 4 Generali di Squadra Area piu' anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unita' ovvero ad Alto Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;
tolto: c) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. Il Segretario Generale del Ministero della Difesa, ovvero il Vice Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della Difesa, nonche' il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente Generale o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 5 OTTOBRE 2000 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 298. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art12 · fonte del testo
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