Art. 10 — Commissioni di avanzamento. Generalita
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010. 334 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta:
tolto: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti;
tolto: b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti;
tolto: c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
tolto: d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
tolto: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
tolto: b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
tolto: c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
tolto: d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
tolto: e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:
tolto: a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
tolto: b) gli enti, comandi o unita' internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
tolto: c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al comma 2°: dopo la lettere "c)" e' aggiunta la seguente "d)": "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.";
tolto: b) al comma 3°: dopo le parole "alle lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti "per quattro";
tolto: c) al comma 4°: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art10 · fonte del testo
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