Art. 15 — Costi della procedura di risoluzione delle controversie
[1]Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorita' competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:
- a)le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;
- b)i compensi versati alle personalita' indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:
- a)una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o b)
[2]una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 6, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorita' competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
Testo vigente dal 10 giugno 2020 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
