Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Costi della procedura di risoluzione delle controversie (articolo 15 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

[2]1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorita' competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:

  • a)le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;
  • b)i compensi versati alle personalita' indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. 2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti. 3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:
  • a)una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o
  • b)una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 122, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorita' competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art131 · fonte del testo

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