Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. ((Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.)) Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica ((CEI EN 50419:2023-02)), che adotta senza alcuna modifica la norma europea ((CENELEC EN 50419:2022)), deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica ((CEI 50419:2023-02)), al punto 4.2. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2019 al 24 gennaio 2026. 9 parole tolte, 62 parole aggiunte.

… e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. aggiunto: Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:tolto: 2006-05aggiunto: 2023-02, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:tolto: 2006-03aggiunto: 2022, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore … e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI tolto: EN 50419:2006-05 aggiunto: 50419:2023-02, al punto 4.2. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti … componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. tolto: 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, … per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49~art28 · fonte del testo

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