Ai fini del presente decreto si intendono:
- a)per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
- c)per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- d)per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';
- e)per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Testo vigente dal 8 marzo 2012
