Art. 16 — Disposizioni finanziarie
Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attivita' di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonche' con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 2 aprile 2010
