Art. 15 — Norme tecniche
Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
Testo vigente dal 2 aprile 2010
