Art. 15 — Disposizioni finanziarie
Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali imi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 9 marzo 2010
