[1]Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' fissato al 14 marzo 2000. Tale termine si applica, altresi', ai dirigenti titolari di incarico quinquennale conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno 2000. I dirigenti di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un comitato composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente, e da due esperti esterni all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di direzione dell'azienda. Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. Nel caso di verifica non positiva al dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1o maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in caso di opzione per il rapporto non esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo.

[2]Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Testo vigente dal 14 marzo 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2005

    Altra decisione
    14 novembre 2005

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Successivamente all’ordinanza di rimessione, infatti, il legislatore statale, con l’art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, ha modificato il contenuto dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, eliminando il carattere di irreversibilità che connotava, in origine, la scelta in favore del rapporto esclusivo compiuta dai dirigenti sanitari, mentre una scelta diametralmente opposta è stata compiuta dal legislatore regionale con l’art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 e con l’art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, secondo cui “gli incarichi di direzione di struttura … del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti … in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico”.

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 423/2005

    Questione inammissibile
    14 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 175/2003

    Questione inammissibile
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità - per difetto del carattere di incidentalità - della questione di leigttimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento all'art. 73, terzo comma, della Costituzione, concernente il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari. Infatti il 'petitum' del giudizio principale (declaratoria di insussistenza dell'obbligo dell'esercizio dell'opzione stabilito dalla norma impugnata) coincide con la proposizione della questione di legittimità costituzionale, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice 'a quò per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo principale. - Sul necessario carattere di incidentalità del giudizio di costituzionalità, v. citata sent. 17/1999.

    Art. 1 Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 · Art. 73 cost. · Art. 2 Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2000

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2000 al 14 marzo 2000. 53 parole aggiunte.

aggiunto: Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-02;49~art1 · fonte del testo

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