Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2000

Altra decisione · depositata il 28/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2,

2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4

(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale

dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),

promossi con due ordinanze emesse il 15 luglio 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da G. Z.

contro Azienda sanitaria regionale di Chieri n. 8 ed altra e da L. B.

ed altri contro Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì - Ceva

ed altra, iscritte ai numeri 672 e 673 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di G. Z., L. B. ed altri nonché

gli atti di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv. Sebastiano Zuccarello per G. Z., L. B. ed altri e

Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad

oggetto l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria

regionale del Piemonte n. 8 ha intimato ad un medico veterinario da

essa dipendente la chiusura di un ambulatorio privato, nonché

l'annullamento della nota con cui l'Azienda sanitaria regionale n. 16

del Piemonte ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa

dipendenti informazioni sulla loro attività libero professionale, il

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con due ordinanze

emesse il 15 luglio 1998, ha sollevato questione di

costituzionalità, nel primo giudizio dell'art. 2 della legge della

Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione

dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici

veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), nel secondo

degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della stessa legge, in relazione

agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, ad avviso del collegio, le disposizioni impugnate

disciplinano la libera professione dei medici veterinari del Servizio

Sanitario Nazionale con modalità così restrittive da impedirne

sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli e in

contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi

della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di

esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro

professione;

che secondo i giudici a quibus l'art. 2 della legge,

prevedendo il divieto di svolgere, nel territorio dell'azienda

sanitaria di appartenenza, la libera professione sugli "animali

d'affezione", viola gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto

"determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del

veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze

della struttura sanitaria pubblica", e sovrappone il criterio

territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto, che

impone di "procedere alla individuazione in concreto delle situazioni

pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario

nazionale";

che l'art. 3 della legge impugnata implica, per i rimettenti,

una analoga "soppressione di ogni possibilità di esercizio della

libera professione", in quanto la consente sugli animali "da reddito"

solo "in caso di carenza di veterinari libero-professionisti", e pone

quindi una preclusione che difetta di "ogni ponderato collegamento

con le esigenze del servizio sanitario pubblico", sicché è

inficiato da vizi che riguardano anche il successivo art. 4, il quale

estende la disciplina degli articoli 2 e 3 all'attività veterinaria

sul "cavallo sportivo", apparendo altresì illegittimo anche

l'art. 1, comma 2 della legge in ragione della sua "connessione" con

la disciplina dei precedenti articoli 2, 3 e 4;

che, ad avviso del Tar, le norme impugnate vulnerano

l'articolo 3 della Costituzione, dato che prima riconoscono, e poi,

contraddittoriamente, restringono fino a vanificare il diritto dei

veterinari pubblici all'esercizio dell'attività

libero-professionale, nonché l'articolo 120 della Costituzione, a

causa dell'indebito limite territoriale che la legge impugnata appone

allo svolgimento della libera professione;

che la legge regionale sarebbe altresì in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in una materia nella quale

"la competenza regionale (...) conserva un ruolo secondario, ovvero

attuativo di principi e norme stabilite a livello statale", essa

violerebbe i principi fondamentali posti dall'art. 47 della legge

23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale), dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

e dall'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), i quali stabiliscono

il diritto dei veterinari pubblici dipendenti all'esercizio

dell'attività libero-professionale;

che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in

persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi

i giudizi principali, chiedendo che le questioni di costituzionalità

siano dichiarate inammissibili, in quanto il decreto del Ministro

della sanità 31 luglio 1997 - recante disposizioni sulla "Attività

libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza

sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" - conterrebbe

disposizioni di contenuto analogo a quello delle norme impugnate, con

la conseguenza che, anche a seguito di una decisione di

illegittimità costituzionale, esso rimarrebbe comunque in vigore,

facendo "quindi venir meno l'interesse dei ricorrenti

all'impugnativa";

che, secondo la difesa della Regione, le questioni sarebbero

comunque infondate, in quanto le norme impugnate disciplinerebbero la

libera professione dei veterinari pubblici "secondo un criterio non

irragionevole", "finalizzato ad assicurare la migliore funzionalità

del servizio pubblico sanitario", mentre il riferimento all'art. 4

della Costituzione non sarebbe pertinente, poiché detta norma

costituzionale "concerne precipuamente l'accesso al mercato del

lavoro";

che si sono costituiti i ricorrenti nei due giudizi

principali, svolgendo argomentazioni a sostegno dell'accoglimento

delle questioni di costituzionalità e deducendo in particolare che

limiti all'attività libero-professionale dei veterinari pubblici

possono venire disposti soltanto per grave e comprovato pregiudizio

al servizio sanitario nazionale, e che il legislatore regionale non

avrebbe rispettato il principio che essi "devono essere dimensionati

in relazione al tipo di attività svolta nell'ambito della struttura

pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il

veterinario".

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime

disposizioni di legge in riferimento agli stessi parametri

costituzionali e quindi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato

emanato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la

razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma

dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale, fra

l'altro, ha stabilito, all'art. 13, una nuova disciplina della

dirigenza medica e delle professioni sanitarie, la quale, come questa

Corte ha rilevato, ha determinato il superamento della "stessa summa

divisio fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d.

extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attività

intramuraria" (sentenza n. 63 del 2000);

che, in particolare, l'art. 15-quater del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 13 dello

stesso decreto legislativo n. 229 del 1999, ha disciplinato, al comma

3, anche il rapporto di lavoro di coloro che erano già alle

dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo, a seguito

della ulteriore modifica introdotta dall'art. 1 del decreto

legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione

per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), che entro

il 14 marzo 2000 "tutti i dirigenti in servizio alla data del

31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale

l'opzione in ordine al rapporto esclusivo", e che anche "in assenza

di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il

rapporto esclusivo", prevedendo altresì, al comma 1, che i dirigenti

sanitari "con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un

nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998,

nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto (...) abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero

professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro

esclusivo";

che, infine, il successivo art. 15-sexies comma 1, dispone

che lo stesso rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, che abbiano

comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione

extramuraria, "comporta la totale disponibilità nell'ambito

dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati

programmati e lo svolgimento delle attività professionali di

competenza";

che la predetta sopravvenuta disciplina modifica il quadro

normativo di riferimento considerato dai giudici rimettenti,

cosicché si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

costituzionalità nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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